Soluzione alla Crisi da sovraindebitamento: un piano per cancellare i debiti

Il Decreto Legislativo n.14 del 12/01/2019 definisce come sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (fallimento come da definizione della vecchia normativa) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il Codice prevede due tipologie di soggetti:

  • il primo si riferisce al consumatore sovraindebitato che può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
    Il piano una volta omologato ed eseguito avviene l’esdebitazione, ossia il consumatore vedrà cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta, a condizione che non abbia compiuto atti di frode o distrazione/occultamento del patrimonio. Non è ammesso chi abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o, comunque, già altre due volte.
  • La seconda tipologia di soggetto che può accedere al sovraindebitamento è un qualsiasi individuo (non fallibile) che nell’esercizio della sua professione o attività imprenditoriale anche agricola si trovi in situazione di insolvenza.
    Il debitore non dovrà avere un monte debito superiore a 500.000 euro, mettendo a disposizione dei creditori tutti i suoi beni proponendo un piando la liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 268 del Codice della Crisi. Questo tipo di procedura è denominata liquidazione controllata ed è disposta dall’art. 268 del Codice della Crisi.

Entrambe le procedure consentono al debitore di poter cominciare una nuova vita con serenità nella comunità, tornando in bonis.
Per poter accedere alla procedura il soggetto deve possedere determinati requisiti. Se pensi di trovarti in una situazione assimilabile al sovraindebitamento, compila il form. Ti contatteremo al più presto se rientri nella casistica.

Requisiti per accedere alle procedure

Compila il modulo sottostante per scoprire come accedere
alle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Codice della crisi: domande frequenti

La legge nasce per aiutare delle persone che si trovano in gravi difficoltà finanziarie sovrastate dai debiti. L’obiettivo è dare loro la possibilità di un rientro in società, di un nuovo inizio.

Un consumatore, una persona fisica, un soggetto non fallibile che si trovi in uno stato di sovraindebitamento a determinati requisiti.

Il debitore ha la possibilità di ritornare in “bonis”. Non si tratta di una sanatoria ma di ciò che viene chiamata esdebitazione che si traduce o in una liquidazione controllata o ad un piano di risanamento a seconda della tipologia del soggetto che intende sottoporsi alla procedura.

E’ consigliabile rivolgersi ad un consulente esperto in materia che possa garantire un corretto accesso alla procedura, in più è indispensabile essere rappresentati da un avvocato che presenti il ricorso.

In primis è necessario svolgere una valutazione preventiva per capire se al caso specifico applica questa legge.

Dipende dal caso, ma si stima entro un anno.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori e liberi professionisti i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  • aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Approfondimenti

Vediamo nel dettaglio chi può accedere alla prima procedura contemplata nel codice della crisi, cosa comporta e quali sono gli effetti per il soggetto che la affronta.

Per definizione il consumatore è colui che ha un datore di lavoro.

In questa casistica rientra anche il soggetto che ha concluso un rapporto da lavoro dipendente ed è attualmente disoccupato.

Generalmente questo riguarda qualunque tipo di debito, ma nel caso della gestione della procedura del codice della crisi, ogni caso va approfondito singolarmente e dettagliatamente.

Nel caso di un lavoratore dipendente, potrebbe essere un soggetto che ha delle uscite fisse come affitto e rata della macchina, ma si è trovato di fronte a grosse spese non programmate per emergenze o problematiche sorte all’improvviso che lo hanno portato a non poter onorare i suoi debiti.

Un lavoratore potrebbe invece aver perso repentinamente il proprio lavoro per contingenze legate alla attuale crisi economica e potrebbe trovarsi nella situazione di non poter pagare più le spese e i debiti contratti, come mutui o finanziamenti, avendo perso l’entrata fissa su cui contava.

È bene sottolineare che, il consumatore sovraindebitato può accedere a questa procedura se non si è macchiato di atti di frode o illeciti patrimoniali.

Il consumatore sovraindebitato può proporre un piano per affrontare i propri debiti, che gli consenta di superare questa situazione e di corrispondere ai creditori il dovuto, in base alle proprie reali disponibilità.

Se il piano viene omologato dal giudice, la parte restante del debito viene cancellata e il consumatore torna “in bonis”.

Questa legge nasce appunto, per dare una seconda possibilità, un nuovo inizio a persone in difficoltà che si ritrovano sopraffatte da debiti non per colpa o dolo.

Lo scopo del piano in effetti è proprio questo, consentire alla persona di poter tornare serenamente a far parte della vita comunitaria ed economica della società.

Analizziamo ora nel dettaglio quali siano i soggetti che possono richiedere l’attuazione della procedura seguente, quali benefici, obblighi e finalità comporta.

I soggetti che possono usufruire della procedura rientrante nella crisi da sovraindebitamento sono i seguenti (diversi dai consumatori)

  • Professionisti. Liberi professionisti, autonomi iscritti ad un albo o ditta individuale

  • Imprese minori. Quelle società che si trovano al di sotto della soglia di fallibilità, ovvero: avere un totale di debiti non scaduti non superiore a cinquecentomila euro, ricavi non oltre i 200mila euro, un attivo patrimoniale superiore a 300mila euro.

  • impresa agricola

Si verifica una situazione di crisi o di insolvenza, come ad esempio un perdurante squilibrio tra uscite ed entrate che determini l’impossibilità di poter onorare gli impegni assunti.

Cosa si intende per liquidazione controllata?

In questi casi il professionista, l’impresa minore o l’impresa agricola possono ricorrere alla procedura di liquidazione controllata, ovvero la vendita di tutti i beni suscettibili di valutazione economica, mettendo a disposizione dei creditori i propri beni.

Una volta ottenuto il decreto di ammissione parte la procedura.

Possiamo riassumere che Il fine ultimo della legge sul codice della crisi è quello di poter dare al libero professionista, all’azienda agricola, alla società minore, la possibilità di ritornare in affari, di portare avanti i propri progetti o di svilupparne di nuovi.

Se il soggetto in stato di crisi da sovraindebitamento risponde ad una delle due casistiche indicate e rientra nelle specifiche richieste può chiedere un contatto per la valutazione di accesso alla procedura.

La valutazione di accesso avviene in due fasi.

In primis verrà effettuata una chiamata esplorativa in cui il consulente farà una breve intervista alla persona interessata per verificarne i requisiti e illustrerà quali siano i documenti da raccogliere.

Generalmente i documenti sono i seguenti:

  • Debiti assunti

  • posizione attiva (beni immobili e mobili; giacenze attive)

L’intervista ha anche lo scopo di chiarire se si tratti di una procedura familiare nel caso in cui i debitori siano dello stesso nucleo familiare.

Dopo questa chiamata si concorderà una videocall oppure un incontro di persona.

In poco tempo i consulenti saranno in grado di chiarire alla persona interessata se possa rientrare o meno nella casistica indicata.

Una volta accettato l’incarico i consulenti, si occuperà di presentare la domanda all’organismo OCC, Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento, il quale nominerà un gestore che darà impulso alla procedura.