Il Decreto Legislativo n.14 del 12/01/2019 definisce come sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (fallimento come da definizione della vecchia normativa) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il Codice prevede due tipologie di soggetti:
- il primo si riferisce al consumatore sovraindebitato che può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
Il piano una volta omologato ed eseguito avviene l’esdebitazione, ossia il consumatore vedrà cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta, a condizione che non abbia compiuto atti di frode o distrazione/occultamento del patrimonio. Non è ammesso chi abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o, comunque, già altre due volte. - La seconda tipologia di soggetto che può accedere al sovraindebitamento è un qualsiasi individuo (non fallibile) che nell’esercizio della sua professione o attività imprenditoriale anche agricola si trovi in situazione di insolvenza.
Il debitore non dovrà avere un monte debito superiore a 500.000 euro, mettendo a disposizione dei creditori tutti i suoi beni proponendo un piando la liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 268 del Codice della Crisi. Questo tipo di procedura è denominata liquidazione controllata ed è disposta dall’art. 268 del Codice della Crisi.
Entrambe le procedure consentono al debitore di poter cominciare una nuova vita con serenità nella comunità, tornando in bonis.
Per poter accedere alla procedura il soggetto deve possedere determinati requisiti. Se pensi di trovarti in una situazione assimilabile al sovraindebitamento, compila il form. Ti contatteremo al più presto se rientri nella casistica.